Storico via libera all’indicazione d’origine obbligatoria per il latte ed i prodotti lattiero-caseari che pone finalmente fine all’inganno del falso made in Italy con tre cartoni di latte a lunga conservazione su quattro venduti in Italia che sono stranieri, così come la metà delle mozzarelle fatte con latte, o addirittura cagliate, provenienti dall'estero, di cui il consumatore non è a conoscenza. E’ stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.15 del 19 gennaio 2017 il decreto “Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte ed i prodotti lattiero caseari”, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 firmato dai ministri delle Politiche Agricole Maurizio Martina e dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. “Un provvedimento - commenta soddisfatto il presidente di Coldiretti Rovigo Mauro Giuriolo - fortemente sostenuto dalla nostra Associazione, che rappresenta un importante segnale di cambiamento a livello nazionale e comunitario. Il via libera - continua Giuriolo - è un altro passo in avanti per la trasparenza delle filiere 100% made in Italy”. Il provvedimento è scaturito dalla guerra del latte scatenata da Coldiretti contro le speculazioni insostenibili sui prezzi alla stalla e sta portando ad un sostanziale aumento dei compensi riconosciuti agli allevatori senza oneri per i consumatori. Il provvedimento riguarda l'indicazione d’origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari e prevede l'utilizzo in etichetta delle seguenti diciture:
a) “Paese di mungitura”: nome del Paese nel quale è stato munto il latte;
b) “Paese di condizionamento o di trasformazione”: nome del Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.
Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso Paese, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo della seguente dicitura: “origine del latte”: nome del Paese. Se invece le operazioni indicate avvengono nel territorio di più Paesi membri dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: “latte di Paesi UE” per l'operazione di mungitura, “latte condizionato o trasformato in Paesi UE” per l'operazione di condizionamento o di trasformazione. Infine qualora le operazioni avvengano nel territorio di piu' Paesi situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «latte di Paesi non UE» per l'operazione di mungitura, «latte condizionato o trasformato in Paesi non UE» per l'operazione di condizionamento o di trasformazione. Il provvedimento entrerà in vigore pienamente dopo novanta giorni dalla pubblicazione avvenuta il 19 gennaio anche se sarà possibile, per un periodo non superiore a 180 giorni, smaltire le scorte delle confezioni con il sistema di etichettatura precedente. “Il prossimo passo - conclude il presidente Giuriolo - è l’entrata in vigore dell’obbligo di indicare l’origine del grano impiegato nella pasta come previsto nello schema di decreto condiviso dai Ministri delle Politiche agricole Maurizio Martina e dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e già inviato alla Commissione Europea”.
Intervento SRG01 Nome intervento BIOPLASTICA VEGETALE - Bioprocessi per la produzione sostenibile di bioplastica da scarti agricoli
Codice Intervento SRG01
Nome Intervento SRG01 - Sostegno ai gruppi operativi PEI AGRI - Fase di attuazione dei GO
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